Giudicati discriminatori i “criteri d’eccellenza” di Foodinho
La sezione lavoro del Tribunale di Palermo con una sentenza ha giudicato discriminatorio il sistema di selezione dei rider da parte di Foodinho (che fa riferimento al gruppo Glovo).
All’azienda di delivery è stato contestato il sistema che, attraverso un “punteggio di eccellenza”, offre ai rider migliori “se non maggiori” opportunità di lavoro, perché poi viene offerta la possibilità di scegliere in anticipo gli slot delle “successive” prestazioni, “a coloro che si dimostrino maggiormente produttivi” con più consegne e “disponibili” in orari serali, fine settimana e festivi.
Il Tribunale di Palermo, pertanto ha accolto il ricorso presentato dalle sigle sindacali Nidil Cgil, Filcams Cgil, e Filt Cgil, rappresentati dagli avvocati Giorgia Lo Monaco, Maria Matilde Bidetti, Carlo de Marchis e Sergio Vacirca.
Il giudice Fabio Montalto nello specifico ha dichiarato “il carattere discriminatorio” dei criteri del “contributo”: ossia il numero di consegne effettuate, e delle “ore ad alta domanda”, ossia il lavoro nei festivi e nelle ore serali, utilizzati da Foodinho srl per il calcolo del cosiddetto “punteggio di eccellenza” tra i rider impiegati.
Sulla base di tali criteri di selezione i corrieri “che effettuino più consegne e lavorino con costanza nell’orario di cena dei fine settimana” – spiega il giudice – hanno “il vantaggio di poter scegliere, con precedenza rispetto agli altri, quando svolgere le successive prestazioni, prenotando gli slot”.
Si crea così, secondo il Tribunale, una “discriminazione indiretta” dei lavoratori che per condizione personale, familiare, età o handicap sono svantaggiati rispetto ai concorrenti.
In base alla normativa vigente in materia di lavoro, è previsto che l’accesso all’occupazione e al lavoro autonomo deve essere improntato al principio di parità di trattamento delle persone senza distinzione di handicap ed età, e non può certamente consentirsi ad un committente/datore di lavoro di predisporre ed utilizzare un sistema di selezione che ignori deliberatamente le individualità dei lavoratori posti in competizione tra loro.
Tra l’altro, come chiarisce il giudice: “il criterio delle ‘ore ad alta domanda’ va dichiarato discriminatorio anche per ragioni di religione, quantomeno in relazione agli ebrei, tenuti ad osservare lo shabbat e che dunque non possono lavorare il sabato”.