La sanzione disciplinare era stata inflitta all’uomo accusato di avere picchiato un dirigente regionale
È stata annullata dal Giudice del Lavoro di Palermo Paola Marino la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per 3 mesi nei confronti dell’autista dipendente regionale Girolamo Taormina.
L’autista regionale il 28 ottobre dello scorso anno avrebbe avuto un alterco con l’ingegnere Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento per la pianificazione strategica.
Il litigio era degenerato in una fase critica al punto che per Mario La Rocca si era resa necessaria una degenza in ospedale con una prognosi di 7 giorni.
Per questo motivo, in base ad una relazione del dirigente, venne applicato il provvedimento della sanzione disciplinare a Girolamo Taormina; quest’ultimo si oppose, impugnando il provvedimento, assistito dall’avvocato Mario Mangiapane.
La difesa di Taormina si è incentrata sul fatto che l’accusa di Mario La Rocca si fonda unicamente sulla relazione da lui trasmessa al dirigente generale del dipartimento, prodotta in atti e inclusa nella contestazione, senza che nel presente giudizio sia neppure stata richiesta la prova testimoniale del medesimo.
Il legale dell’autista, inoltre, ha fatto presente che gli altri elementi alla base del provvedimento disciplinare consistono in dichiarazioni rese in sede di procedimento disciplinare da soggetti dichiaratamente non presenti al momento dei fatti, la cui testimonianza, in ogni caso, neppure è stata richiesta in giudizio da parte dell’amministrazione.
La tesi della difesa è stata accolta così come risulta dalla sentenza emessa dal giudice del lavoro: «il fatto di avere cagionato lesioni personali al superiore Mario La Rocca picchiandolo si fonda unicamente sulla relazione da questi trasmessa al dirigente generale del dipartimento, prodotta in atti e inclusa nella contestazione, senza che nel presente giudizio sia neppure stata richiesta la prova testimoniale del medesimo; gli altri elementi che risultano essere alla base del provvedimento disciplinare consistono in dichiarazioni rese in sede di procedimento disciplinare da soggetti dichiaratamente non presenti al momento dei fatti, la cui testimonianza, in ogni caso, neppure è stata richiesta in giudizio da parte dell’amministrazione».
Secondo il giudice, è l’amministrazione che deve provare i fatti contestati, e se c’è un difetto di prova la sanzione disciplinare non può che essere ritenuta illegittima e di conseguenza deve essere annullata, con conseguente eliminazione di ogni suo effetto.
A Girolamo Taormina, quindi, saranno restituite le tre mensilità tolte.